TITOLO I Definizione della Parrocchia
Art. 1 Definizione
La Parrocchia di Morcote è una corporazione di diritto pubblico e si estende sul territorio del Comune di Morcote.
TITOLO II Organizzazione della Parrocchia
Capitolo I Organi della Parrocchia
Art. 2 Organi
Gli organi della Parrocchia sono:
- l’Assemblea parrocchiale;
- il Consiglio parrocchiale;
- la Commissione della gestione.
Capitolo II Assemblea parrocchiale
Art. 3 Assemblea per voto popolare
1L’Assemblea parrocchiale si riunisce per nominare, per voto popolare:
a) il Consiglio parrocchiale;
b) il delegato della Parrocchia all’Assemblea vicariale dei delegati;
c) il Parroco.
2L’Assemblea può essere abbinata a un’Assemblea ordinaria o straordinaria.
Art. 4 Assemblea ordinaria
1L’Assemblea parrocchiale si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno.
2La prima si riunisce entro il trenta nel mese di aprile e delibera sul consuntivo.
3La seconda si riunisce entro il trentuno nel mese di dicembre e delibera sul preventivo.
4Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all’ordine del giorno.
Art. 5 Assemblea straordinaria
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:
- se il Consiglio parrocchiale lo ritiene opportuno;
- se almeno un sesto delle persone iscritte nel catalogo parrocchiale ne fa domanda scritta e motivata al Presidente del Consiglio parrocchiale indicando gli oggetti da trattare.
Art. 6 Tenuta dell’Assemblea
1L’Assemblea è pubblica e si tiene nella Chiesa di San Rocco; essa delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
2L’Assemblea nomina il presidente del giorno e due scrutatori.
3L’Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno.
Art. 7 Verbale
1Il Segretario redige il verbale che deve contenere:
- la data e l’ordine del giorno;
- l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- il riassunto delle discussioni è verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell’Assemblea
successiva
2Il contenuto del verbale relativo alla lett. c) del capoverso 1 deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
3Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.
Art. 8 Messaggi e rapporti
I messaggi del Consiglio parrocchiale devono essere motivati per iscritto e devono essere trasmessi alle commissioni almeno 30 giorni prima dell’Assemblea chiamata a discuterli. I messaggi devono essere consultabili nella sede della Parrocchia.
Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano nella sede della Parrocchia almeno sette giorni prima della seduta dell’Assemblea.
Art. 9 Pubblicazione delle risoluzioni
1Il Presidente dell’Assemblea, entro cinque giorni, pubblica all’albo parrocchiale le risoluzioni con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
2I termini decorrono dalla data di pubblicazione.
Capitolo III Il Consiglio parrocchiale
Art. 10 Composizione
1Il Consiglio parrocchiale si compone di 5 membri e di 2 supplenti.
2Il Parroco ne fa parte di diritto.
3Al Municipio di Morcote spetta la designazione di un membro quale suo rappresentante.
Art. 11 Modalità di elezione
1Il Consiglio parrocchiale è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto e con il sistema della maggioranza assoluta.
2In difetto della maggioranza assoluta è indetta un’elezione di ballottaggio con il sistema della maggioranza relativa. L’Assemblea per l’elezione di ballottaggio ha luogo al termine della prima Assemblea e possono essere presentate nuove candidature.
Art. 12 Candidature
Le candidature possono essere presentate oralmente durante l’Assemblea o per iscritto al Consiglio parrocchiale.
Art. 13 Incompatibilità per parentela
Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale quale membro o supplente i coniugi, i genitori con i figli e i fratelli; l’incompatibilità si applica anche al Segretario e al cassiere.
Art. 14 Collisione di interesse e divieto di prestazione
1Un membro del Consiglio parrocchiale non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello di coniuge, genitori, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, partner registrati, conviventi di fatto e cognati.
L’interesse di un ente di diritto pubblico o di un gremio o un ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interesse nei suoi membri.
2La collisione di interessi esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
Art. 15 Sedute
1Il Consiglio parrocchiale tiene le sue sedute nella sede del Consiglio.
2La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Il Presidente è responsabile della preparazione delle sedute e veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.
Art. 16 Validità della seduta
Il Consiglio parrocchiale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri e se questi sono stati avvisati a domicilio almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 17 Chiamata dei supplenti
1I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio parrocchiale e solo nel numero necessario a comporla.
2I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, per un caso di collisione d’interesse, viene a mancare la maggioranza assoluta.
3I supplenti sono designati per sorteggio.
Art. 18 Competenze
1Il Consiglio parrocchiale esercita in particolare le seguenti funzioni:
- convoca l’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno;
- propone all’Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l’esecuzione;
- presenta annualmente i conti all’Assemblea;
- allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale;
- amministra i beni parrocchiali [“L’uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento* approvato dall’Assemblea parrocchiale”; v. art. 4 cpv. 2 Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica] ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
- provvede all’organizzazione e alla conservazione dell’archivio parrocchiale;
- provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l’esecuzione dei relativi lavori a terzi;
- rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
- elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
- nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.
2Le commesse pubbliche sono aggiudicate mediante pubblico concorso secondo quanto previsto dalla Legge sugli appalti.
Art. 19 Spese non preventivate e sorpassi di spesa
1Il Consiglio parrocchiale può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo massimo di fr. 5’000.00 (cinquemila); esso non può fare altre spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso dell’Assemblea parrocchiale.
2I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati nel conto consuntivo.
3Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio parrocchiale può decidere spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima Assemblea.
Art. 20 Seduta costitutiva
1Il membro più anziano d’età convoca il Consiglio parrocchiale e lo presiede fino alla nomina del Presidente.
2Il Consiglio parrocchiale provvede alle nomine di sua competenza.
Art. 21 Verbale, contenuto e approvazione
1Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
2Esso deve contenere la data della seduta , il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
3Ogni membro può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.
Art. 22 Discrezione e riserbo
I membri del Consiglio parrocchiale , delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della carica, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del Consiglio parrocchiale e delle sue commissioni o delegazioni.
Art. 23 Pubblicazione delle risoluzioni e informazione
1Il Presidente del Consiglio parrocchiale, entro cinque giorni, pubblica all’albo parrocchiale le risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l’interesse generale lo richiede.
2Il Consiglio parrocchiale informa la popolazione sui problemi parrocchiali di particolare interesse, riservato l’articolo 22.
Art. 24 Firma atti
Gli atti del Consiglio parrocchiale sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.
Art. 25 Trasmissione delle decisioni all’Ordinario, al Municipio
1Il Consiglio parrocchiale trasmette all’Ordinario:
a) le deliberazioni dell’Assemblea parrocchiale, per voto popolare;
b) le decisioni sull’approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti;
c) le decisioni che necessitano del consenso dell’Ordinario.
2Il Consiglio parrocchiale trasmette al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti.
Capitolo IV La Commissione della gestione
Art. 26 Composizione
1La Commissione della gestione è nominata per quattro anni dall’Assemblea parrocchiale e si compone di 2 membri e 2 supplenti.
2Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie per un quadriennio.
Art. 27 Incompatibilità
Non possono far parte della Commissione della gestione:
- i membri, i supplenti e il Segretario del Consiglio parrocchiale;
- i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, partner registrati, conviventi di fatto e cognati;
- coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Consiglio parrocchiale, i supplenti ed il Segretario;
- i dipendenti della Parrocchia.
Art. 28 Collisione
Chi ha rivestito la carica di membro del Consiglio parrocchiale o di supplente può far parte della Commissione della gestione; egli non può tuttavia partecipare alle votazioni per la nomina della Commissione della gestione né alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
Art. 29 Competenze
1La Commissione della gestione esamina la gestione e si pronuncia sugli oggetti che richiedono una decisione dell’Assemblea in virtù dell’articolo 15 lettere a-g della legge sulla Chiesa cattolica.
2La Commissione della gestione ha accesso agli atti dell’amministrazione parrocchiale e agli archivi, riservato l’articolo 22.
Art. 30 Seduta
1La Commissione della gestione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno trenta giorni prima della seduta.
2La seduta è valida se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
3I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.
Art. 31 Rapporto
1La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto sul messaggio e lo deposita alla sede della Parrocchia almeno sette giorni prima della seduta dell’Assemblea parrocchiale.
2Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all’Assemblea, che stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il Consiglio parrocchiale dà sollecita comunicazione alla Diocesi di Lugano.
Art. 32 Presidente
Nella sua prima seduta la Commissione della gestione nomina un Presidente.
Art. 33 Altre Commissioni
L’Assemblea può istituire delle Commissioni speciali per l’esame di determinati oggetti.
TITOLO III Norme diverse
Art. 34 Funzioni
I dipendenti della Parrocchia sono:
a) il Segretario parrocchiale;
b) il cassiere;
c) il sacrestano.
La funzione di segretario e di cassiere può essere svolta da una sola persona.
Art. 35 Compiti del Segretario parrocchiale
1Il Segretario:
- redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio;
- redige le lettere del Consiglio e ne tiene copia;
- custodisce in buon ordine gli atti del Consiglio parrocchiale e dell’archivio parrocchiale;
- tiene aggiornato il catalogo elettorale;
- firma, unitamente al Presidente, gli atti del Consiglio e le risoluzioni dell’Assemblea;
- esegue tutti i lavori di carattere amministrativo connessi alla sua carica.
2Se impedito, viene supplito da un membro del Consiglio parrocchiale.
Art. 36 Compiti del cassiere
Il cassiere:
- cura l’amministrazione dei beni mobili ed immobili della Parrocchia;
- provvede al pagamento delle fatture, delle note d’onorario e degli stipendi, come pure all’incasso dei crediti e dei contributi volontari al culto;
- tiene la contabilità della Parrocchia;
- allestisce i conti preventivi e consuntivi.
Art. 37 Compiti del sacrestano
Il sacrestano sottostà all’apposito capitolato stabilito dal Consiglio parrocchiale.
TITOLO IV Disposizioni finali
Art. 38 Diritto applicabile
Per quanto non contemplato nel regolamento parrocchiale si applicano la legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, il regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004 e per analogia la legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Art. 39 Entrata in vigore
Il presente regolamento parrocchiale entra in vigore il 1° giugno 2007.
Il vecchio regolamento parrocchiale e ogni altra norma contraria e incompatibile sono abrogati.
Il presente Regolamento della Parrocchia di Morcote è stato approvato dal Consiglio parrocchiale in data 2 ottobre 2006.
Per il Consiglio parrocchiale
Il Presidente La Segretaria
Walter Massari Liliana Albisetti